Art. 3.
(Concessione).

      1. I comuni autorizzati all'apertura di strutture per la pratica del gioco d'azzardo, unitamente ad attività di tipo turistico-commerciale, ricreativo o d'intrattenimento, concedono, entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, la gestione delle stesse strutture alle società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica che hanno fornito le migliori garanzie economico-finanziarie e tecnico-professionali a tutela dei clienti. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende revocata ed è attribuita ad altro comune che ne ha fatto richiesta ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1.
      2. Il provvedimento di concessione ha durata ventennale ed è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica. I rapporti di obbligazione

 

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tra il comune e il soggetto aggiudicatario sono disciplinati con apposito contratto, unitamente al capitolato generale di cui all'articolo 4.
      3. Ai fini del rilascio della concessione a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è necessario che le azioni o le quote siano nominative e comunque deve essere dimostrata e individuata la persona fisica proprietaria finale delle azioni o delle quote della società. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, ovvero divisione di azioni o di quote deve essere preventivamente comunicato al comune concedente e autorizzato dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e di vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote. La concessione non può essere rilasciata ai soggetti cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nei Paesi membri dell'Unione europea o in altri Stati, ovvero ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Il divieto si estende anche ai dipendenti di tali soggetti.
      4. Nessuno può contemporaneamente possedere azioni o quote di proprietà in due o più società che gestiscono case da gioco. Nessuno può possedere una quota di capitale superiore al 15 per cento. Nel computo di tale quota sono considerati anche i familiari e i dipendenti che possiedono azioni. La stessa società può essere titolare esclusivamente di una sola concessione per la gestione di una casa da gioco aperta in permanenza nel corso dell'anno solare, oppure di non più di due concessioni per la gestione di due case da gioco stagionali situate nella medesima regione o provincia autonoma.
      5. Il concessionario gestisce direttamente la struttura autorizzata in osservanza di quanto previsto nel provvedimento di concessione, nel contratto di concessione della stessa ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché nel capitolato generale di cui all'articolo 4 e non può, salvo espressa autorizzazione del
 

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comune, cedere ad altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio e la gestione della struttura, ad esclusione dei servizi accessori non riguardanti l'attività ludica autorizzata, di cui peraltro rimane del tutto responsabile.
      6. Entro tre mesi dalla scadenza della concessione tutti i comuni interessati possono presentare una richiesta ai fini dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.
      7. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 determina la revoca della concessione. Il sindaco può, secondo le modalità di cui al presente articolo, rilasciare una nuova concessione per il periodo rimanente alla scadenza naturale della concessione revocata. Qualora la struttura autorizzata non riapra al pubblico e non entri in funzione entro un anno dalla revoca della concessione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4.
      8. Entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune e alla regione competenti nonché al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della struttura autorizzata ai sensi della presente legge, nonché di ogni attività data in concessione ad essa connessa, relativo all'anno precedente.
      9. La concessione è sospesa per tre mesi dal comune nel caso di cui il concessionario violi uno degli obblighi previsti dal capitolato generale di cui all'articolo 4. Nel caso di ulteriori violazioni degli obblighi previsti dal medesimo capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altresì la revoca della concessione per violazione delle disposizioni sullo svolgimento dell'attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio delle attività per un periodo di sei mesi. Si applicano le disposizioni del comma 7.
      10. Nei casi in cui, sussistendone le condizioni, il comune non assume i provvedimenti di cui al comma 8, il Ministro dell'interno dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata al comune medesimo. La
 

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revoca dell'autorizzazione al comune comporta altresì la decadenza della concessione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4.